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DPCM 28 MARZO 2020

30 marzo 2020

Decreta:

Art. 1
Composizione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020
Per l'anno 2020 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;

Per l'anno 2020 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) e' prededotto il contributo, sino all'importo massimo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.
Art. 2
Determinazione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale perl'anno 2020
Il Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020, di cui all'art. 1, comma 1, al netto della quota di cui all'art. 7, comma 2 del presente decreto, e' stabilito nel complessivo importo di euro 6.199.513.364,88. Tale importo e' integrato di euro 332.031.465,41 derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 8, comma 5, di cui euro 250.000.000 gia' iscritti in bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo di bilancio, previo versamento all'entrata delle somme recuperate dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 129 della legge di stabilita' 24 dicembre 2012, n. 228.

Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta' comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna pari,complessivamente, a euro 2.768.800.000,00 - inclusa la quota recuperata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente decreto - determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune e' indicato nell'allegato 1 al presente decreto.
Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario
Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2020 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2019, come definito ai sensi dell'art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell'11 aprile 2019;
b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 50 per cento della quota del Fondo di solidarieta' comunale relativa, per l'anno 2020, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, considerate nella misura del 55 per cento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» approvata nella seduta della medesima Commissione del 15 ottobre 2019.

Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

Per l'anno 2020 l'importo risultante dall'applicazione dei commi 2 e 3 e' rettificato con l'applicazione del correttivo di cui al comma 449, lettera d-bis) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 4 e' riportato nell'allegato 2.

Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.
Art. 4
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna
Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2020 ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2019, come definito ai sensi dell'art. 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018, rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell'11 aprile 2019;
b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per i singoli comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui alcomma 1 e' riportato nell'allegato 2.
Art. 5
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e attribuzione della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 2
La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), pari a 3.753.279.000 euro e' ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonne 1, 2, 3 e 4.

La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 2, e' attribuita ai comuni beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonna 5.
Art. 6
Disposizioni per il comune di Mappano
A seguito dell'istituzione del comune di Mappano (TO) la quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2020 a tale ente locale e' calcolata rideterminando la quota del Fondo di
solidarieta' comunale spettante in base agli articoli 3 e 5 ai comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini.

La rideterminazione di cui al comma 1 e' effettuata ripartendo tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota di Fondo per il 90 per cento sulla base dei dati della popolazione residente e per il 10 per cento in base all'estensione territoriale.
Art. 7
Accantonamento per l'anno 2020
Per l'anno 2020 e' costituito un accantonamento di euro 7.000.000,00 sul Fondo di solidarieta' comunale.

L'accantonamento di cui al comma 1 e' prioritariamente destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.

L'accantonamento, al netto delle somme di cui al comma 2, e' destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2020, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche di cui al comma 3 decorrono dall'anno 2020 e l'accantonamento di cui al comma 1, al netto delle somme di cui al comma 2, non utilizzato e' destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 8
Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' per l'anno 2020 relativa ai singoli comuni
Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all'allegato 2, colonna 5 e del valore di cui all'allegato 3, colonna 6, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1.

Il contributo di cui alla lett. d-ter) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui ai comuni fino a 5.000 abitanti, e' ripartito come riportato nell'allegato 4, colonna 2.

Gli importi risultanti per i singoli comuni in base ai commi 1 e 2 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 7, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, colonna 3.

Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2020 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale, riportato nell'allegato

Allegati

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