28 ottobre 2020
ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E
DELL’ART. 2, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2020, N. 35
LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E
DELL’ART. 2, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2020, N. 35
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di intesa con
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE
di intesa con
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE
emana la seguente ordinanza:
1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio
della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza
ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o
residenza;
2) La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe
sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 26 ottobre 2020 e
sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e,
comunque, fino al 13 novembre 2020;
4) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto
previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020;
5) La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nel portale internet della Regione Piemonte.
1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio
della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza
ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o
residenza;
2) La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe
sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 26 ottobre 2020 e
sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e,
comunque, fino al 13 novembre 2020;
4) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto
previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020;
5) La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nel portale internet della Regione Piemonte.
PERTANTO PER SPOSTARSI DALLE 23 ALLE 5.00 E' NECESSARIO POSSEDERE L'AUTOCERTIFICAZIONE. DI SEGUITO ALLEGATA.
Allegati
- AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI REG PIEMONTE [.pdf 370,46 Kb - 28/10/2020]